Illegittimità detenzione cucciolo ibrido (Sentenza TAR)
Inviato: 14 gen 2014, 13:34
Riporto questa recente sentenza del TAR sul divieto di detenzione di ibridi, tratta dal sito lexambiente.it.
Saluti. Alessandro
Caccia e animali. Illegittimità detenzione cucciolo di “canis lupus italicus”, ibrido di lupo
TAR Emilia Romagna (PR), Sez. I, n. 357, del 2 dicembre 2013
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota del 18 ottobre 2012, ha chiarito che è “assoggettabile alla disciplina relativa alle specie selvatiche la categoria dell’ibrido cane-lupo che è nato e vive in stato di libertà naturale”. Nei medesimi sensi si è espresso il Servizio CITIES-Roma affermando che ai sensi del Regolamento comunitario n. 338/1997 l’ibrido di lupo, sino alla 4^ generazione, è da considerarsi “specie piena” con possibilità di detenzione, anche temporanea, unicamente presso un CRAS autorizzato. Dunque, non può che trovare applicazione la disciplina normativa in materia di protezione della fauna selvatica dettata dalla L. n. 157/1992 che al 1°comma dell’art. 1 dispone che “la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale”. La riconducibilità della specie canis lupus alle specie di cui all’allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e l’assimilazione dell’ibrido alla medesima categoria, determinando l’illegalità della detenzione dell’animale da parte di privati. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
Saluti. Alessandro
Caccia e animali. Illegittimità detenzione cucciolo di “canis lupus italicus”, ibrido di lupo
TAR Emilia Romagna (PR), Sez. I, n. 357, del 2 dicembre 2013
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota del 18 ottobre 2012, ha chiarito che è “assoggettabile alla disciplina relativa alle specie selvatiche la categoria dell’ibrido cane-lupo che è nato e vive in stato di libertà naturale”. Nei medesimi sensi si è espresso il Servizio CITIES-Roma affermando che ai sensi del Regolamento comunitario n. 338/1997 l’ibrido di lupo, sino alla 4^ generazione, è da considerarsi “specie piena” con possibilità di detenzione, anche temporanea, unicamente presso un CRAS autorizzato. Dunque, non può che trovare applicazione la disciplina normativa in materia di protezione della fauna selvatica dettata dalla L. n. 157/1992 che al 1°comma dell’art. 1 dispone che “la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale”. La riconducibilità della specie canis lupus alle specie di cui all’allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e l’assimilazione dell’ibrido alla medesima categoria, determinando l’illegalità della detenzione dell’animale da parte di privati. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).